Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica riconosce il valore irrinunciabile della persona e dei suoi diritti umani, economici, sociali e sindacali, nonché dell'integrità ambientale, secondo quanto previsto nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, vigilando sulla loro osservanza e promuovendone l'applicazione anche attraverso la diffusione di una cultura della democrazia economica e della responsabilità da parte dei consumatori e delle imprese.
      2. La Repubblica promuove e sostiene ogni azione a tutela dei diritti umani in ambito lavorativo, in particolare dell'infanzia e dei minori, nel rispetto della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata il 10 dicembre 1948, e della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176. Quale membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), essa promuove la diffusione e il rispetto dei princìpi e dei diritti enunciati nella Costituzione dell'OIL e nell'annessa Dichiarazione di Filadelfia del 10 maggio 1944, concernente le finalità e gli obiettivi dell'OIL, nonché nelle convenzioni in materia di lavoro. La Repubblica promuove, in particolare, il rispetto della Convenzione dell'OIL n. 138 del 1973 sull'età minima per l'assunzione all'impiego, resa esecutiva con la legge 10 aprile 1981, n. 157; della Dichiarazione dell'OIL sui princìpi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella ottantaseiesima sessione tenutasi a Ginevra il 18 giugno 1998; della Convenzione dell'OIL n. 182, relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, e della

 

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raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'OIL durante la ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999, rese esecutive con la legge 25 maggio 2000, n. 148. La Repubblica rispetta, promuove e realizza, anche in conformità alla Costituzione dell'OIL, i princìpi riguardanti i diritti fondamentali recepiti nelle predette convenzioni, relativi alla libertà di associazione e al riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva, alla eliminazione di ogni forma di lavoro forzato e obbligatorio, alla abolizione effettiva del lavoro minorile ed alla eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione, nonché nelle convenzioni e nei trattati internazionali bilaterali e multilaterali ratificati e vigenti in materia di diritti civili e politici, diritti economici, sociali e culturali, contro la tortura e ogni altro trattamento crudele, inumano e degradante, in materia di eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, di eliminazione di ogni forma di discriminazione per motivi razziali e di tutela dei diritti dei minori.
      3. Le imprese, nelle proprie attività all'estero, adottano un codice di comportamento coerente con i princìpi affermati dalle convenzioni di cui al comma 2.